Art. 4.
(Regolamenti per gli archivi informatizzati).

      1. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.
      2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.
      3. Per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello e l'assistenza e la manutenzione dei sistemi è autorizzata la spesa di euro 2.242.500 per l'anno 2007 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008.

 

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